E' con piacere che vi informiamo che l’art. 1, co. 137, della Legge n. 190/2014 ha modificato l’art. 15, co. 1.1, del D.P.R. n. 917/1986, nel senso di incrementare da euro 2.065 ad euro 30.000 il limite massimo delle erogazioni liberali, che attribuiscono il diritto alla detrazione (26%), a beneficio delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M., nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Il medesimo incremento è stabilito nell’art. 100, co. 2, lett. h), del Tuir, per effetto del quale sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore ad euro 30.000 (e non più euro 2.065,83) o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. i-bis) del Tuir, nei Paesi non appartenenti all'OCSE.
Vi ricordiamo che I soggetti (privati o imprese) che effettuano la donazione devono indicare come causale del versamento "donazione/elargizione liberale/erogazione" ed eventualmente indicare il progetto che si vuole sostenere.
Per fruire dei benefici fiscali concessi dalla legge è necessario conservare la ricevuta, tanto postale quanto bancaria, della donazione stessa.
Tali novità normative si applicano alle donazioni ricevute a partire dal 01 Gennaio 2015