Statuto
Il presente statuto entrerà in vigore nel momento dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore
FONDAZIONE SIPEC (Ente Morale, D.M.I. 13 maggio 1991)
STATUTO
Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede.
- È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modifiche, la Fondazione denominata Fondazione Servizi ed iniziative di promozione e cooperazione Ente del terzo settore – Fondazione SIPEC ETS, che nasce per volere dell’Ing. Luciano Silveri, in Brescia, nel febbraio 1989.
- L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La Fondazione ha durata illimitata e fissa la propria sede in Brescia, Via Collebeato, n. 26. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune.
- La Fondazione può istituire, con delibera del Consiglio Generale, su proposta del Comitato Direttivo sedi secondarie, in Italia o all’estero il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento adottato dal Comitato direttivo.
Art. 2 – Finalità e attività di interesse generale.
- La Fondazione SIPEC ETS si propone esclusivamente il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolar modo tese allo sviluppo umano, sociale ed economico di persone, gruppi sociali ed aree territoriali, che si trovino in condizioni di sottosviluppo, disagio, emarginazione o comunque in uno stato di inferiorità sociale ed economica.
- La Fondazione SIPEC ETS, per la realizzazione dei suoi scopi, ricerca, promuove e sviluppa integrazioni progettuali ed operative con enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della cooperazione, dell’imprenditoria privata e pubblica, nazionali ed internazionali e comunque con altri Enti del terzo settore; svolge la sua attività in Italia e all’estero attuando iniziative di educazione, formazione, studio, ricerca, progettazione, gestione, erogazione di risorse:
- nel settore della cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei paesi a risorse limitate, privilegiando le aree in via di sviluppo, e comunque di popolazioni in condizioni di necessità;
- a favore di persone e/o gruppi sociali svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
svolgendo, nello specifico, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del d. Lgs 117/2017:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo, se ritenuto, alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- organizzare eventi culturali (mostre, spettacoli, convegni, dibattiti, seminari, concerti, laboratori) volti alla promozione del benessere psico-fisico e della salute mentale;
- Promuovere e sostenere esperienze e percorsi professionalizzanti per persone in condizioni di svantaggio (psichico, fisico, sociale) nonché campagne, progetti, pubblicazioni per la sensibilizzazione e l’informazione alla salute mentale rivolte a istituzioni educative e alla popolazione in generale.
- Progettare, organizzare ed offrire percorsi di formazione a figure professionali e volontari che operino, in Italia o all’estero, in contesti di sottosviluppo, disagio, emarginazione o comunque in stato di difficoltà sociale, economica e/o sanitaria;
- Progettare e costruire strutture quali ad esempio scuole, centri di aggregazione, ospedali, ambulatori, in Italia o all’estero, in contesti di sottosviluppo, disagio, emarginazione o comunque in contesti di difficoltà sociale, economica e/o sanitaria;
- promuovere il volontariato a breve e lungo termine, sia in Italia che all’estero, secondo le finalità istituzionali;
- erogare premi e borse di studio, anche mediante la pubblicazione di bandi;
- progettare e realizzare interventi a sostegno dell’indipendenza e dell’autonomia di persone diversamente abili, anche mediante la fornitura diretta di eventuali ausili;
- svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione.
La Fondazione SIPEC ETS può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che la fondazione potrà svolgere è il Comitato Direttivo.
La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalle norme vigenti. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 3 – Patrimonio, risorse economiche e bilancio.
- Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà della Fondazione;
- erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Fondazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all’art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, consiglieri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.
- La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività “diverse” di cui all’art. 6 del CTS.
- attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del CTS;
- I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Comitato Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
- L’esercizio sociale della Fondazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l’approvazione del Consiglio Generale il quale, per lo scopo, deve essere convocato entro il mese di aprile dell’anno successivo.
- Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale della Fondazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
- Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio Generale convocato per la sua approvazione e può essere consultato dai soci.
- Nei casi previsti dalla legge, la Fondazione redigerà altresì il bilancio sociale.
- È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È fatto divieto di ripartire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, consiglieri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.
Art. 4 – Organi della Fondazione
- Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio Generale;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 30 del CTS che ne stabilisce l’obbligatorietà)
- l’Organo di Revisione (al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del CTS)
Art. 5 – Consiglio Generale
- Il Consiglio Generale è formato da 26 a 34 consiglieri.
- I consiglieri sono nominati dal Comitato direttivo, su proposta del Presidente, e restano in carica per quattro anni.
- I Consiglieri giunti a compimento del mandato quadriennale possono essere nuovamente nominati.
- 4. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive del Consiglio Generale, comporta l’automatica decadenza del Consigliere. La causa di decadenza viene accertata e dichiarata dal Comitato Direttivo.
- Su proposta del Presidente, con delibera del Comitato Direttivo, possono assumere la qualifica di Consiglieri Emeriti, personalità che si sono particolarmente distinte nell’operare in favore delle attività della Fondazione. I Consiglieri Emeriti non hanno diritto di voto e non concorrono a formare il numero legale per la valida costituzione del Consiglio Generale.
- Il Consiglio Generale tiene di norma una seduta ordinaria almeno ogni sei mesi ed è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno cinque consiglieri ne facciano per iscritto domanda motivata.
- Al Consiglio Generale compete:
- garantire la coerenza dell’azione degli organi esecutivi con le finalità della Fondazione;
- nominare il Presidente;
- nominare e revocare, tra i propri membri, i componenti il Comitato Direttivo;
- nominare e revocare i Revisori dei conti e l’Organo di Controllo;
- approvare i regolamenti, gli orientamenti programmatici ed i bilanci preventivi predisposti dal Comitato Direttivo;
- stabilire gli eventuali compensi attribuiti al Presidente e ad altri consiglieri in relazione all’espletamento di incarichi operativi aventi carattere generale o specifico;
- modificare lo Statuto, con voto favorevole di almeno 20 Consiglieri.
- approva il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato Direttivo composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione;
- approva, laddove ciò sia previsto per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale predisposto dal Comitato Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Consiglieri;
- approva l'eventuale regolamento del Consiglio generale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo alla sua competenza.
- Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
- I verbali delle sedute del Consiglio, redatti a cura del segretario, all’uopo di volta in volta nominato, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservate agli atti.
- È ammessa la delega scritta nel limite di un voto per ogni consigliere a ciò delegato.
Art. 6 – Comitato Direttivo.
- Il Comitato Direttivo è eletto dal Consiglio Generale e si compone del Presidente e di altre quattro persone, tra le quali nomina il Vice Presidente.
- La decadenza dal Consiglio Generale comporta automaticamente quella da membro del Comitato Direttivo. La decadenza del Presidente comporta quella dell’intero Comitato Direttivo.
- Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, con la sola esclusione di quelli riservati dalla legge e dallo statuto ad altri organi.
- Può costituire organi, anche collegiali, consultivi e di lavoro.
- I membri del Comitato direttivo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. I
membri sostituiti nel corso del mandato quadriennale decadono allo scadere del medesimo. - La funzione di segretario verbalizzante può essere svolta da uno dei membri del Comitato presenti alla riunione.
- Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Comitato stesso.
- Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
- La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l’ora della seduta e l’ordine del
giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato. - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per due sedute consecutive alle riunioni del Comitato Direttivo, sono considerati decaduti e sono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio Generale.
- Il Comitato Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l’Organo di Controllo e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di eventuali comitati e/o gruppi di lavoro interni, senza diritto di voto.
- I verbali delle sedute del comitato direttivo, redatti a cura del segretario, all’uopo di volta in volta nominato, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservate agli atti.
- Il Comitato Direttivo è responsabile verso il Consiglio Generale della gestione operativa ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono al Consiglio Generale.
- In particolare esso svolge le seguenti attività:
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente,
- attua tutte le deliberazioni del Consiglio Generale;
- redige e presenta al Consiglio Generale le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte e statutariamente previste;
- su proposta del Presidente, delibera sulla nomina dei membri del Consiglio Generale;
- delibera sulla decadenza e sull’esclusione dei membri del Consiglio Generale;
- determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato.
- ha facoltà di costituire Comitati e gruppi di lavoro, composti da membri del Consiglio Generale o esperti esterni, per la definizione la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
- ha facoltà di assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- se verranno previsti volontari: stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Fondazione.
Art. 7 – Presidente.
- Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; deve essere scelto in base ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da reti di organizzazioni del terzo settore; si applica comunque l’art. 2382 del Codice Civile. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente o, se anche questo impedito, da altro consigliere nominato nel proprio seno dal comitato direttivo.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Fondazione verso l’esterno.
- Per quanto riguarda l’organizzazione interna ha le seguenti mansioni:
- sovrintende a tutte le attività della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio Generale;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo, del cui operato è garante di fronte al Consiglio Generale;
- cura l’attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- inoltra istanze in favore della Fondazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza e ricevuta;
- ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto della Fondazione;
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 giorni.
Art. 8 – Organo di controllo
Il consiglio Generale nomina un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L’Organo di controllo ha il compito di:
- vigilare sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
- attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale, se previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS;
- procedere, se ritenuto, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti);
- redigere un verbale per ogni adunanza contente la sintesi delle proprie attività nonché le relazioni ai bilanci.
Nel caso in cui l’Organo di controllo sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.
Art. 9 – Revisione legale dei conti
- Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS, il Comitato Direttivo deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, o in alternativa, ai sensi dell’art.30 comma 6 del CTS, può assegnare all’Organo di controllo, collegiale o monocratico, l’esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell’apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze;
- Nel caso in cui il Revisore legale dei conti incaricato a tal fine, sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.
- Il Collegio incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere ri-nominato. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all’ Fondazione, salvo quanto disposto dall’art. 34 comma 2 del CTS.
Art. 10 – Libri Sociali
- La Fondazione tiene:
- il libro dei membri del Consiglio Generale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;
- I Consiglieri hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Comitato Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.
- Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.
Art. 11 – Durata e Scioglimento
1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei consiglieri aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, il Consiglio Generale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall’Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle della Fondazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del CTS).
4. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dal Comitato Direttivo, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 82/2005.
5. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.
Art. 12– Norme transitorie e finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.